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Sez. L, Sentenza n. 2909 del 16/06/1989 (Rv. 463122 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO NON DIRETTAMENTE APPLICABILE - UTILIZZABILITÀ PER LE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463122-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONTRATTO COLLETTIVO NON DIRETTAMENTE APPLICABILE - UTILIZZABILITÀ PER LE MENSILITÀ AGGIUNTIVE - LIMITI.*

L'utilizzabilità come elemento parametrico di raffronto, ai fini dell'adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 cost., di un contratto collettivo non direttamente applicabile alle parti di un determinato rapporto di lavoro è limitata alla retribuzione e non si estende ad altri istituti contrattuali, come le mensilità aggiuntive, riservati esclusivamente all'autonomia privata, tranne che la loro valutazione si dimostri essenziale al fine della Determinazione del compenso secondo i principi stabiliti dalla citata norma costituzionale. (V 3581/87, mass n 452539; (V 237/85, mass n 438466; (V 290/84, mass n 432568).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)