Sez. L, Sentenza n. 237 del 21/01/1985 (Rv. 438466 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA NON APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - ADEGUATEZZA DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - ACCERTAMENTO - CRITERI - RIFERIMENTO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI CATEGORIA NON APPLICABILE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Quando siano state richieste differenze retributive ex art. 36 cost., il giudice, al fine di esprimere il corretto giudizio sull'adeguatezza della retribuzione, deve accertare la natura e l'intensità qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonché le effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, facendo riferimento al contratto collettivo di categoria - non applicabile per non essere le parti iscritte alle associazioni sindacali stipulanti - solo come espressione parametrica delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro, allo scopo di motivare l'eventuale nullità della retribuzione corrisposta al lavoratore e per determinare la misura della giusta e sufficiente retribuzione spettantegli, indicando nella motivazione della sentenza i criteri di valutazione concretamente utilizzati, in modo da consentire il controllo circa la correttezza e congruità logico-giuridica della decisione. L'adozione, comunque, quale parametro, di un contratto collettivo non direttamente applicabile al rapporto di lavoro in contestazione, ne importa l'applicazione limitata alla Determinazione della retribuzione base e non si estende ad altri istituti contrattuale (mensilità aggiuntive ed altre indennità) a meno che la loro valutazione non sia dimostrata essenziale per rendere adeguata e giusta la retribuzione, ai sensi dell'art. 36 cost.. (V 6959/82, mass n 424622 sulla seconda parte; (V 5719/79, mass n 402321 sulla seconda parte; (Conf 622/84, mass n 432877 sulla prima parte; (Conf 6959/82, mass n 424623 sulla prima parte; (Conf 1238/82, mass n 419113 sulla prima parte; (Conf 5156/80, mass n 409010 sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)