Sez. 5, Sentenza n. 11153 del 18/12/2025 Cc. (dep. 24/03/2026) Rv. 289655-01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto penale di condanna - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di un decreto penale di condanna, può pronunciare sentenza di proscioglimento solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche perché la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria, atteso che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 cit., possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il pubblico ministero, abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)