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Sez. 3, Sentenza n. 15034 del 24/10/2012 Cc. (dep. 02/04/2013) Rv. 258013 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Motivazione - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258013-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il giudice delle indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento nella sola ipotesi in cui individui la sussistenza di una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva assolto l'imputato dal reato di omesso versamento di ritenute previdenziali per difetto dell'elemento psicologico in considerazione della modestia dell'importo evaso). (Conformi, Sez. 3, nn. 47475 e 4862 del 2013, non massimate)

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)