Sez. 3, Sentenza n. 45934 del 09/10/2014 Cc. (dep. 06/11/2014) Rv. 260941 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto penale di condanna - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria - Sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - Legittimità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE
Il giudice per le indagini preliminari può prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen. e non anche perchè la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, posto che queste categorie, in quanto non richiamate dall'art. 129 citato, possono acquisire rilievo soltanto quando le parti, compreso il P.M., abbiano potuto esercitare compiutamente, nella sede a ciò destinata, il diritto alla prova. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza emessa ex art. 129 cod. proc. pen. per la necessità di accertare in dibattimento la mancanza dell'elemento soggettivo, desunto, nella decisione impugnata, dall'importo contenuto dell'evasione contributiva e dall'episodicità della inadempienza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 461 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)