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Sez. 6, Sentenza n. 29538 del 27/06/2013 Cc. (dep. 10/07/2013) Rv. 256149 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE | Richiesta di decreto penale di condanna - Sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - Motivazione - Prova mancante, insufficiente o contraddittoria - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256149-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTO PER DECRETO - IN GENERE

Il giudice per le indagini preliminari, richiesto dell'emissione di un decreto penale di condanna, può pronunziare sentenza di proscioglimento solo quando sussista una delle cause tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche quando la prova risulti mancante, insufficiente o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, secondo comma, cod. pen. Ne discende che l'eventuale necessità di approfondimento del quadro probatorio impone la restituzione degli atti al P.M., ai sensi dell'art. 459, comma terzo, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il G.i.p. aveva ritenuto inidonee, per l'affermazione della penale responsabilità, le sole dichiarazioni accusatorie contenute in querela).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)