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Sez. L, Sentenza n. 19579 del 26/08/2013 (Rv. 628266 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO | Appalto di servizio mensa - Obbligo a carico dell'appaltatore di provvedere alla pulizia delle divise di lavoro - Contratto a favore di terzo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628266-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

In materia di servizio mensa, la previsione del contratto di appalto tra appaltante ed appaltatore relativa all'obbligo, posto a carico di questi, di fornire ai lavoratori le divise di lavoro sempre pulite rientra nella fattispecie codicistica del contratto a favore di terzo, di cui all'art. 1411 cod. civ., ed è quindi pienamente valida; ne consegue che detto obbligo sussiste quando risulta dal testo contrattuale che l'appaltante ha interesse all'adempimento. (Nella specie, la S. C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente in capo all'appaltatore del servizio mensa l'obbligo di provvedere alla pulizia delle divise dei propri dipendenti o di corrispondere ai lavoratori stessi il rimborso delle spese sostenute per provvedere al lavaggio delle divise, in quanto il testo del contratto di appaltato prevedeva che i lavoratori addetti alla mensa indossassero una divisa di lavoro "sempre pulita").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)