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Sez. 3, Sentenza n. 7624 del 30/03/2010 (Rv. 612280 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Presupposto - Autonomia dei rapporti costituenti le fonti dei contrapposti crediti - Crediti nascenti da un unico rapporto - Applicabilità della disciplina sulla compensazione - Esclusione - Conseguenze - Accertamento soltanto contabile di dare ed avere - Previa eccezione di parte o proposizione di domanda riconvenzionale - Necessità - Esclusione - Poteri officiosi d'indagine in ordine all'esistenza dei rispettivi crediti - Sussistenza - Esclusione - Onere di allegazione e prova delle voci di credito a carico della parte interessata - Sussistenza - Rispetto del principio del contraddittorio - Necessità.
Stato
decisa il 2010-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612280-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE

L'istituto della compensazione presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, mentre è configurabile la cosiddetta compensazione impropria allorché i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, potendo il giudice procedere, a tal fine, anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale, senza, però, essere investito di poteri officiosi d'indagine quanto all'esistenza dei rispettivi crediti e permanendo l'onere di allegazione e prova delle rispettive voci di credito a carico della parte interessata, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)