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Sez. 1, Sentenza n. 3288 del 09/04/1996 (Rv. 496879 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Concorso morale - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496879-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di persone, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo così applicabile la pena pecuniaria non soltanto all'autore, o ai coautori, dell'infrazione, ma anche a coloro che abbiano comunque dato un contributo causale, anche se esclusivamente sul piano psichico. Pertanto, la circostanza che un soggetto estraneo ad una azienda, o partecipe di una compagine sociale non personalizzata, sia l'autore materiale del fatto, non esclude che altro contitolare della stessa impresa collettiva sia a sua volta coautore, sia pure con apporto causale sul piano psichico, della stessa condotta sanzionata.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)