Sez. 3, Sentenza n. 1876 del 18/02/2000 (Rv. 534104 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE | Principi fissati in materia dal codice penale - Applicabilita - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CONCORSO DI PERSONE
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 5 della legge n. 689 del 1981, il quale contempla il concorso di persone nella commissione di illeciti amministrativi, recepisce i principi fissati in materia dal codice penale, rendendo applicabile la pena pecuniaria a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato, anche se detti atti, atomisticamente considerati, possono non essere illeciti, sempre che sussista nei singoli partecipi la consapevolezza del collegamento finalistico dei vari atti, e, cioè, la coscienza e volontà di portare un contributo materiale e psicologico alla realizzazione dell'illecito perseguito da tutti. (Nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha confermato, nella parte che qui interessa, la decisione del Pretore, che aveva rigettato la opposizione ad ordinanza - ingiunzione di pagamento emessa per la violazione dell'art. 18 della legge regionale del Piemonte n. 59 del 1995 - che sancisce il divieto di smaltire presso discariche site in quella regione rifiuti di qualunque tipologia provenienti da altre regioni -, opposizione fondata sulla circostanza che l'ingiunto era intervenuto nel ciclo dello smaltimento solo come trasportatore in conto terzi, attività in relazione alla quale era in possesso di regolare autorizzazione).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 5, Legge Reg. Piemonte 13/04/1995 num. 59 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)