Sez. 3, Sentenza n. 998 del 12/05/1967 (Rv. 327294 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - MORTE DI UNA DELLE PARTI - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AGLI EREDI NELL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - IDENTIFICAZIONE DEGLI EREDI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - MORTE DI UNA DELLE PARTI - NOTIFICAZIONE COLLETTIVA E IMPERSONALE DELL'ATTO DI RIASSUNZIONE AGLI EREDI NELL'ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO - IDENTIFICAZIONE DEGLI EREDI - IRRILEVANZA.*
In caso di morte della parte ed entro l'anno da tale evento, la notificazione dell'atto riassuntivo del processo puo esser fatto, in ogni caso, collettivamente ed impersonalmente agli eredi, nell'ultimo domicilio del defunto. Non ha rilievo, in ordine a detta possibilita, una distinzione fra l'ipotesi in cui gli eredi siano tutti noti e identificati e quella in cui essi siano in tutto o in parte sconosciuti.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)