Sez. 2, Sentenza n. 238 del 14/01/1982 (Rv. 417929 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - MODALITÀ - RICERCA ED INDAGINE SPECIFICA ED INDIVIDUALE DI OGNI SINGOLO EREDE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DELLA PARTE - RIASSUNZIONE - NOTIFICAZIONE - MODALITÀ - RICERCA ED INDAGINE SPECIFICA ED INDIVIDUALE DI OGNI SINGOLO EREDE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., non ha rilievo la distinzione tra il caso in cui gli eredi della parte deceduta sono tutti noti ed identificati e quello in cui essi sono in tutto o in parte sconosciuti, poiché la norma citata, alla stregua del tenore e della ratio, assume la sua più ampia funzione proprio quando alcuni degli eredi, o tutti, non siano noti a controparte, non tenuta ad una ricerca e ad una indagine specifica ed individuale. (V 1479/77, mass n 385190; (V 998/67, mass n 327294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)