Sez. 3, Sentenza n. 6905 del 24/11/1986 (Rv. 449013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE - CONSEGNA DI UNICA COPIA - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - NOTIFICA AGLI EREDI DELLA PARTE DEFUNTA IMPERSONALMENTE E COLLETTIVAMENTE - CONSEGNA DI UNICA COPIA - SUFFICIENZA.*
L'atto riassuntivo del processo deve essere notificato agli eredi della parte defunta, ove effettuato impersonalmente e collettivamente ai sensi dell'art. 303 cod. proc. civ., mediante consegna di unica copia, stante l'impersonalità del gruppo di soggetti destinatario di esso ed anche se taluni degli eredi siano conosciuti dal promotore della riassunzione ovvero il loro nominativo sia indicato nell'atto stesso. (V 238/82, mass n 417929; (V 998/67, mass n 327294).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)