Sez. L, Sentenza n. 2028 del 23/02/2000 (Rv. 534255 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Imprese industriali - Sgravio contributivo ex art. 18 D.L. n. 918 del 1968 - Configurazione della natura industriale dell'attività - Criterio ex art. 2195 cod. civ. - Operatività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi previsti per le imprese industriali dall'art. 18 D.L. 30 agosto 1968 n. 918, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1968 n. 1089, per la configurazione della natura industriale dell'attività imprenditoriale deve procedersi secondo il generale criterio dettato dall'art. 2195 cod. civ., poiché la disciplina di settore non contiene un proprio specifico criterio né rinvia ad altre disposizioni particolari.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)