Sez. L, Sentenza n. 5036 del 09/05/1995 (Rv. 492169 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Destinatari - Individuazione - Criteri ex art. 49 legge n. 88 del 1989 - Esclusione - Modelli di qualificazione ex art. 2195 cod. civ. - applicabilità - Fattispecie relativa ad un istituto di vigilanza qualificato di natura industriale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
I criteri di classificazione introdotti dall'art. 49 della legge n. 88 del 1989 e relativi all'inquadramento dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, non operano in tema di sgravi contributivi - la cui disciplina (contenuta nel D.L. n. 918 del 1968, convertito nella legge n. 1089 del 1968) presenta caratteri di specialità in relazione sia all'ambito territoriale di applicazione (Mezzogiorno e zone depresse del centro-nord), sia alle finalità perseguite (quali l'incentivazione di alcune attività produttive e la promozione dell'occupazione) - relativamente ai quali devono pertanto applicarsi i modelli generali di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva riconosciuto, ai fini dell'applicazione degli sgravi contributivi previsti della disciplina sopra citata, la natura industriale dell'attività svolta da un istituto di vigilanza, alla stregua dell'art. 2195 cod. civ., avendo ritenuto che la suddetta attività si risolve nella produzione di un servizio. La S.C. ha confermato la decisione in applicazione del suddetto principio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)