Sez. L, Sentenza n. 4825 del 01/06/1987 (Rv. 453468 - 01)
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AI DIPENDENTI - COMPUTO - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI - INCIDENZA DELLE COMPONENTI RETRIBUTIVA E RISARCITORIA - QUANTIFICAZIONE - CRITERI.*
CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO - BANCO DI SICILIA - INDENNITÀ DI BUONUSCITA SPETTANTE AI DIPENDENTI - COMPUTO - INDENNITÀ DI SERVIZIO ALL'ESTERO - INCLUSIONE - CONDIZIONI - LIMITI - INCIDENZA DELLE COMPONENTI RETRIBUTIVA E RISARCITORIA - QUANTIFICAZIONE - CRITERI.*
Ai fini della quantificazione dell'indennità di buonuscita spettante ai dipendenti del Banco di Sicilia - che ha carattere autonomo e differenziato rispetto all'indennità di anzianità - deve non di meno, al pari di quest'ultima, computarsi nella sua base di calcolo anche l'indennità di servizio all'estero in quanto compenso continuativo (conseguente al carattere stabile del trasferimento), ancorché costituisca un emolumento non definitivo (perché condizionato alla permanenza del distacco all'estero) ed inoltre assoggettato per norma regolamentare interna ad adeguamento semestrale, tenendo altresì conto che l'indennità suddetta ha natura mista, retributiva e risarcitoria, e che pertanto ricade nella predetta base di calcolo la sola componente retributiva con esclusione della mera reintegrazione della diminuzione patrimoniale sopportata nel solo interesse del datore di lavoro. Per quantificare la rispettiva incidenza di tali due diverse componenti il giudice del merito deve tener conto della fonte (consensuale od unilaterale) della missione all'estero, della esistenza di un autonomo Obbligo di rimborso spese, delle modalità e della durata della prestazione all'estero ed infine - in via residuale e sussidiaria - delle norme sul trattamento fiscale di tale emolumento (art. 48 DPR 29 settembre 1973 n. 597) che stabiliscono la misura della sua assoggettabilità a tassazione, prima del riferimento al criterio presuntivo dell'art. 12 della legge n. 153 del 1969. (V 3291/85, mass n 440957; (V 1574/79, mass n 397920).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 08/08/1895 num. 486 all. T art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)