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Sez. U, Sentenza n. 1527 del 01/03/1983 (Rv. 426366 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI E CAUTELARI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426366-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - PROCEDIMENTI POSSESSORI E CAUTELARI - APPLICABILITÀ - LIMITI.*

Nei procedimenti possessori, come nei procedimenti cautelari in genere, la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale resta esclusa solo nella fase sommaria, ai sensi del primo comma dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (cui rinvia l'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742), mentre trova applicazione nella fase a cognizione ordinaria, salvo che intervenga espressa declaratoria d'urgenza a norma del secondo comma del citato art. 92. (Conf 4730/78, mass n 394421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 688, Cod. Proc. Civ. art. 689, Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)