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Sez. 6, Sentenza n. 12536 del 16/01/2019 Cc. (dep. 20/03/2019) Rv. 276377 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Motivazione depositata nel termine di legge - Imputato assente - Termine iniziale per l'impugnazione - Data di deposito della motivazione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276377-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE

Il termine per impugnare la sentenza resa a seguito di rito abbreviato e depositata nel termine di legge decorre, per l'imputato dichiarato assente, dalla data di deposito della motivazione. (In motivazione, la Corte ha affermato che la previsione contenuta nell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. non è più applicabile attesa l'intervenuta abrogazione dell'istituto della contumacia per effetto della legge 28 aprile 2014, n. 67 e della conseguente eliminazione dell'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, precedentemente previsto dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 134, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)