Sez. 2 - , Sentenza n. 57918 del 25/09/2018 Ud. (dep. 21/12/2018) Rv. 274473 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE - Imputato non comparso - Notifica dell'avviso di deposito della sentenza - Necessità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta nell'art. 442, comma 3, cod. proc. pen. deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo e a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore munito di procura speciale, ed ha conseguentemente modificato l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace. (Fattispecie relativa ad imputato detenuto, assente per rinuncia a comparire, nella quale la Corte ha ritenuto immune da censure la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione per intempestività, pronunciata dalla corte d'appello sul presupposto che il relativo termine decorresse dalla data di deposito della motivazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 134, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST., Legge 16/12/1999 num. 479 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)