Sez. 1, Sentenza n. 31049 del 22/05/2018 Cc. (dep. 09/07/2018) Rv. 273485 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE | Imputato non comparso - Notifica dell'avviso di deposito della sentenza - Necessità - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO ABBREVIATO - DECISIONE
La sentenza emessa a seguito di rito abbreviato non deve essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio, in quanto la previsione contenuta negli artt. 442, comma 3, cod. proc. pen. e 134 disp. att. stesso codice deve ritenersi implicitamente abrogata dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che ha introdotto la nuova disciplina sull'assenza, volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo ed a ricondurre ad una determinazione consapevole e volontaria la mancata partecipazione dell'imputato, rappresentato ad ogni effetto del suo difensore, ed ha modificato, altresì, l'art. 548, comma 3, cod. proc. pen., eliminando l'obbligo di notifica dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace. (In motivazione, la Corte ha affermato che una diversa interpretazione non si sottrarrebbe a censure di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina del giudizio ordinario).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 134, Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)