Sez. 1, Sentenza n. 4194 del 19/09/1978 (Rv. 393823 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI DA COOPERATIVE FRUENTI DEL CONTRIBUTO STATALE - LOCAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO - NULLITA*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - ALLOGGI COSTRUITI DA COOPERATIVE FRUENTI DEL CONTRIBUTO STATALE - LOCAZIONE - LIMITI - SUPERAMENTO - NULLITA*
L'art 111, primo e secondo comma, del tu n 1165 del 1938 - applicabile a tutti gli alloggi costruiti da cooperative fruenti del concorso o dei contributi dello stato in virtu dell'art 9 della legge n 408 del 1949 - consente la locazione, anche parziale, dell'alloggio solo in casi limitati e tassativamente previsti. La locazione conclusa al di fuori di questi casi e nulla per contrarieta a norme imperative e la nullita puo essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, e quindi non solo dalla cooperativa, ma anche dall'assegnatario-locatore, ai sensi dell'art 1421 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 111, Legge 02/07/1949 num. 408 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)