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Sez. 1, Sentenza n. 3693 del 31/05/1986 (Rv. 446577 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446577-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE.*

La nullità assoluta, e rilevabile di ufficio, degli Atti dispositivi dell'alloggio popolare da parte dell'assegnatario (ex artt. 17 d.P.R. 1972 n. 1035 e 53 legge 1978 n. 457) comporta la radicale Invalidità del contratto di locazione dell'alloggio stipulato dall'assegnatario con un terzo, con la conseguente indisponibilità, da parte dell'assegnatario stesso, delle azioni riconnesse alla esecuzione od alla risoluzione del rapporto locatizio (nella specie recesso per necessità abitativa). (V 529/86, mass n 444126; (V 4194/78, mass n 393823; (Conf 832/83, mass n 428587).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1972 num. 1035 art. 17 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 513 art. 26, Legge 08/08/1977 num. 513 art. 51, Legge 05/08/1978 num. 457 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)