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Sez. 2, Sentenza n. 2155 del 27/02/1998 (Rv. 513099 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE | Alienazione da parte dell'assegnatario - Difetto dei requisiti di cui all'art. 230 T.U. n. 1165 del 1938 - Nullità.
Stato
decisa il 1998-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513099-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - ALIENAZIONE

Il contratto con il quale l'assegnatario di un alloggio di cooperativa edilizia fruente del contributo dello Stato aliena lo stesso in difetto dei presupposti di cui all'art. 230 del regio decreto 28 aprile 1038, n. 1165 è nullo per contrasto con la norma imperativa indicata, il cui fine è di impedire gli atti speculativi e di garantire il conseguimento dello scopo, proprio della destinazione degli alloggi in oggetto, al soddisfacimento dell'interesse all'abitazione degli assegnatari provvisti dei prescritti requisiti e delle loro famiglie.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 230, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)