Sez. 5, Sentenza n. 10925 del 25/07/2002 (Rv. 556200 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Società estera - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Fonte - Individuazione - Requisiti della stabile organizzazione - Accertamento - Criterio sostanziale e non formale - Prevalenza - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di IVA, la nozione di stabile organizzazione in Italia di società estera, delineata dall'art. 5 del modello O.C.S.E. di convenzione contro le doppie imposizioni, deve essere integrata alla luce della disciplina uniforme - più restrittiva - dettata in materia dalla sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, il cui art. 9, n. 1, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, fa riferimento al concetto di "centro di attività stabile", il quale richiede l'impiego di risorse umane e materiali, non essendo sufficiente la presenza di impianti nel territorio in cui l'operazione è compiuta. Va, peraltro, escluso che la struttura organizzativa debba essere di per sè produttiva di reddito, ovvero dotata di autonomia gestionale o contabile. Inoltre, l'accertamento dei requisiti del centro di attività stabile, o stabile organizzazione, ivi compresi quello di dipendenza e quello di partecipazione alla conclusione di contratti - od alle sole trattative - in nome della società estera (anche al di fuori di un potere di rappresentanza in senso proprio), deve essere condotto non solo sul piano formale, ma anche - e soprattutto - su quello sostanziale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)