Sez. 1, Sentenza n. 8815 del 27/11/1987 (Rv. 456182 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - SOGGETTI PASSIVI - SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ESTERE - CONDIZIONI - STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - NOZIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - SOGGETTI PASSIVI - SOCIETÀ ED ASSOCIAZIONI ESTERE - CONDIZIONI - STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA - NOZIONE.*
L'imposta sulle società, ai sensi e nel vigore dell'art. 145 del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, trova applicazione nei confronti di "società ed associazioni estere" (e quindi anche nei confronti delle anstalten del Liechtenstein, riferendosi detta nozione ad ogni ente straniero, indipendentemente dalle sue caratteristiche strutturali), a condizione che esse abbiano in Italia una "stabile organizzazione", e cioè svolgano nel territorio nazionale una attività abituale, avvalendosi di un'organizzazione materiale e personale, od anche solo personale, la quale, a prescindere dalle dimensioni, costituisca un centro d'imputazione di rapporti e situazioni giuridiche, di tipo non precario o temporaneo. (nella specie, alla luce del principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente applicata l'imposta sulle società a carico di una Anstalt, che aveva effettuato in Italia rilevanti acquisti di terreni, in vista di uno sfruttamento delle loro potenzialità turistiche, in considerazione del necessario impiego di un'organizzazione personale, ancorché minima, per detti acquisti e per la gestione degli immobili).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)