Sez. 3, Sentenza n. 6407 del 10/12/1979 (Rv. 403135 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - COESISTENZA DI DEBITI RECIPROCI DI NATURA DIVERSA - DEBITO DI VALORE E DEBITO DI VALUTA - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL PRIMO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DELLO AMMONTARE DEL SECONDO - RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE EX ART 1224 COD CIV - RILEVANZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - COMPENSAZIONE - IN GENERE - COESISTENZA DI DEBITI RECIPROCI DI NATURA DIVERSA - DEBITO DI VALORE E DEBITO DI VALUTA - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL PRIMO - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - DETERMINAZIONE DELLO AMMONTARE DEL SECONDO - RISARCIMENTO DEL DANNO MAGGIORE EX ART 1224 COD CIV - RILEVANZA.*
Nel caso di coesistenza di debiti reciproci aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto a titolo di risarcimento danni, e l'altro di valuta, nella Determinazione, ai fini della compensazione, dell'ammontare del primo, non puo non tenersi conto - dovendo i danni da risarcire essere determinati con riferimento ai valori monetari del tempo della decisione finale della causa - della incidenza della svalutazione monetaria, il cui calcolo, con la conseguente sua aggiunta all'entita dei danni determinata con riferimento ai valori della moneta al tempo dell'evento dannoso, costituisce una semplice modalita della liquidazione, la quale conserva pur sempre come suo oggetto tutta la somma nella sua entita. Corrispondentemente anche la parte che fa valere il credito meramente pecuniario puo richiedere, ai sensi del secondo comma dell'art 1224 cod civ, l''ulteriore risarcimentò del 'danno maggiorè (rispetto a quello forfettariamente determinato dal primo comma dello stesso articolo nella misura degli interessi legali) da essa eventualmente subito. (V 4388/78, mass n 394061).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1242, Cod. Civ. art. 1243
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)