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Sez. L, Sentenza n. 4388 del 03/10/1978 (Rv. 394061 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUPPOSTO - SUSSISTENZA CONCRETA ED ATTUALE DI UN CREDITO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DI QUEST'ULTIMO E DELLA SUA ESTINZIONE PER PRECEDENTE ESTINZIONE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE CON ALTRO DEBITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394061-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUPPOSTO - SUSSISTENZA CONCRETA ED ATTUALE DI UN CREDITO DI LAVORO - ACCERTAMENTO DI QUEST'ULTIMO E DELLA SUA ESTINZIONE PER PRECEDENTE ESTINZIONE A SEGUITO DI COMPENSAZIONE CON ALTRO DEBITO DEL LAVORATORE - RIVALUTAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo stabilito dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, che impone al giudice di tenere conto, nella liquidazione dei crediti di lavoro anche della svalutazione monetaria, presuppone, per la sua applicabilita, la sussistenza concreta ed attuale di un credito di lavoro del prestatore d'opera, che sia accertato esistente dal giudice, perche questi, al momento del riconoscimento del credito, e della correlativa condanna al pagamento, possa aggiungere l'ulteriore condanna al risarcimento dell'eventuale danno da svalutazione monetaria, ragguagliato all'entita di quel credito. Non puo, pertanto, procedersi ad alcuna rivalutazione, quando il credito di lavoro risulti, all'atto del suo accertamento, gia estinto per compensazione dal momento della sua coesistenza con altro debito del prestatore di opera.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1242, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)