Sez. 2, Sentenza n. 2171 del 11/03/1997 (Rv. 502954 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Disciplina tipica della compensazione - Applicabilità anche a contrapposti crediti derivanti da un unico rapporto - Esclusione - Eventuale natura diversa dei crediti coesistenti - Rilevanza - Esclusione - Mero accertamento contabile del dare ed avere - Configurabilità.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE
La disciplina(artt. 1242 - 1243 cod. civ.) della compensazione non è applicabile nella controversia in cui le parti facciano valere contrapposti crediti derivanti dal medesimo rapporto giuridico ancorché aventi natura diversa, per essere uno di valore, in quanto risarcitorio del - l'inadempimento dello stesso rapporto, e l'altro di valuta poiché in tal caso la valutazione delle rispettive pretese si risolve un mero accertamento contabile di dare e avere.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1243, Cod. Civ. art. 1242
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)