Sez. 2, Sentenza n. 12297 del 04/12/1997 (Rv. 510702 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Debito di valore - Periodo ricompreso tra la sentenza di primo grado e la successiva pronuncia d'appello - Rivalutazione della somma liquidata in prime cure - Obbligo del giudice di appello - Sussistenza - Specifica richiesta della parte - Necessità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA
Nella liquidazione del danno per un debito di valore, funzionale al ripristino della situazione in cui il patrimonio del danneggiato si sarebbe trovato in assenza del fatto illecito causativo del pregiudizio, il giudice di appello è tenuto ad operare la rivalutazione della somma liquidata in primo grado fino a tutto il giorno della sua pronuncia anche in assenza di una specifica domanda della parte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)