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Sez. 3, Sentenza n. 4024 del 06/04/1995 (Rv. 491663 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Credito risarcitorio da fatto illecito - Natura - Svalutazione intervenuta tra la sentenza di primo grado e quella di appello - Rivalutazione del credito - Poteri del giudice d'appello.
Stato
decisa il 1995-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491663-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, trattandosi di debito di valore che si trasforma in debito di valuta solo per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che provvede alla liquidazione, il giudice di appello deve adeguare il "quantum" alla svalutazione monetaria verificatasi nel periodo intercorso tra la sentenza di primo grado e quella di appello, ove manchi una rinuncia espressa o tacita dell'interessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)