diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 10246 del 28/09/1995 (Rv. 494126 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA | Danno extra contrattuale - Rivalutazione intercorsa fra la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello - Liquidazione - Obbligo del giudice d'appello - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1995-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494126-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA

Nella liquidazione del danno extra contrattuale, volta a ripristinare il patrimonio del danneggiato nella situazione in cui si sarebbe trovato se non si fosse verificato il fatto illecito, il giudice d'appello è tenuto ad operare la rivalutazione intercorsa "medio tempore" tra la sentenza di primo grado e la sua pronuncia anche in assenza di una specifica domanda, a meno che non vi sia stata implicita rinuncia della parte eventualmente attraverso l'esplicita richiesta di conferma della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)