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Sez. L, Sentenza n. 4158 del 16/06/1983 (Rv. 429112 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI VECCHIAIA E INVALIDITÀ LIQUIDATE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO CON LE RETRIBUZIONI - DIVIETO - PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ESTENSIONE - PENSIONE ANTICIPATA DEI BALLERINI E TERSICOREI - INCLUSIONE ESPRESSA - PRESUPPOSTO - NORMALE OPERATIVITÀ DEL DIVIETO PER GLI ALTRI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.*
Stato
decisa il 1983-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429112-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI VECCHIAIA E INVALIDITÀ LIQUIDATE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO CON LE RETRIBUZIONI - DIVIETO - PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ESTENSIONE - PENSIONE ANTICIPATA DEI BALLERINI E TERSICOREI - INCLUSIONE ESPRESSA - PRESUPPOSTO - NORMALE OPERATIVITÀ DEL DIVIETO PER GLI ALTRI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO.*

Il divieto di cumulo con le retribuzioni delle pensioni di vecchiaia ed Invalidità liquidate dall'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S., stabilito dall'art. 20 della legge 30 aprile 1969 n. 153, riguarda anche le pensioni erogate nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo gestita dallo e.N.P.a.L.S.. invero, tale Forma previdenziale, in virtù del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 (emanato sulla base e nei limiti della delega di cui all'art. 35 lett. E) della legge n. 153 del 1969), è disciplinata - oltre che dal d.l.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (istitutivo dell'e.N.P.a.L.S.), relativo quasi esclusivamente alle modalità di contribuzione - dalle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. di cui al R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso, quindi, l'art. 20 citato, la cui applicazione in concreto fatta con l'art. 6 del decreto n. 1420 del 1971 per la pensione anticipata dei Ballerini e tersicorei nel periodo anteriore alla maturazione dell'età pensionabile prevista per gli altri lavoratori dello spettacolo poggia sul presupposto della normale operatività per questi ultimi del divieto di cumulo suindicato. (V 1619/82, mass n 419448).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 35, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 1, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)