Sez. L, Sentenza n. 6366 del 04/12/1984 (Rv. 437956 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI VECCHIAIA E INVALIDITÀ LIQUIDATE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO CON LE RETRIBUZIONI - DIVIETO - PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ESTENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CUMULABILITÀ DELLE PENSIONI - PENSIONI DI VECCHIAIA E INVALIDITÀ LIQUIDATE DALL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - CUMULO CON LE RETRIBUZIONI - DIVIETO - PENSIONI PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO - ESTENSIONE.*
Il divieto di cumulo con la retribuzione delle pensioni di vecchiaia ed Invalidità liquidate dall'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S., stabilito dall'art. 20 legge 30 aprile 1969 n. 153, riguarda anche le pensioni erogate nell'ambito dell'Assicurazione obbligatoria per i lavoratori dello spettacolo gestita dall'e.N.P.a.L.S., dal momento che tale Forma previdenziale, in virtù non solo del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1420 (emanato sulla base e nei limiti della delega di cui all'art. 35 lett. E) della legge n. 153 del 1969) ma anche del d.l.G.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (istitutivo dello e.N.P.a.L.S.) è disciplinata dalle norme sull'Assicurazione generale obbligatoria i.V.S. di cui al R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, compreso quindi l'art. 20 citato. (V 1619/82, mass n 419448; (Conf 4158/83, mass n 429112).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 20 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 35, DPR 31/12/1971 num. 1420 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)