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Sez. 3, Sentenza n. 3144 del 12/05/1981 (Rv. 413713 - 01)

LOCAZIONE - DISDETTA - INTIMAZIONE RITUALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO - MANCATA MANIFESTAZIONE, DOPO LA SCADENZA, DI UNA VOLONTA CONTRARIA ALLA ULTERIORE PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE DELLA COSA - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO TACITO A TALE PERMANENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413713-01

LOCAZIONE - DISDETTA - INTIMAZIONE RITUALE PRIMA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO - MANCATA MANIFESTAZIONE, DOPO LA SCADENZA, DI UNA VOLONTA CONTRARIA ALLA ULTERIORE PERMANENZA DEL CONDUTTORE NELLA DETENZIONE DELLA COSA - MANIFESTAZIONE DI CONSENSO TACITO A TALE PERMANENZA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Se il locatore, prima della scadenza del contratto, abbia manifestato espressamente, con rituale disdetta, la sua volonta di porre termine allo stesso, la mancata manifestazione, dopo la scadenza, di una volonta contraria alla ulteriore permanenza del conduttore nella detenzione della cosa, non puo essere interpretata come manifestazione di consenso, sia pure tacita, a tale permanenza, occorrendo, per tale effetto, che si verifichi un nuovo comportamento positivo, in senso contrario, da parte del locatore stesso. (Conf 5954/79, mass n 402631; (Conf 5429/77, mass n 389087; (Conf 4634/76, mass n 383379; (Conf 4243/76, mass n 382931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1570, Cod. Civ. art. 1596

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)