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Sez. 3, Sentenza n. 39520 del 20/07/2017 Cc. (dep. 29/08/2017) Rv. 271468 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare assunta nella circoscrizione di altro tribunale - Delegabilità dell'atto al giudice del luogo - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 13, commi 1 e 2, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2017-07-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271468-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 294, comma 5, cod. proc. pen. in riferimento all'art. 13, commi 1 e 2, Cost. nella parte in cui prevede che il giudice possa delegare l'interrogatorio di garanzia della persona in stato di custodia cautelare, da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora ritenga di non procedervi personalmente, in quanto la "ratio" della norma è fondata sull'esigenza di assicurare, nell'interesse della persona ristretta, la tempestività del predetto interrogatorio mediante l'immediato contatto con il giudice, in applicazione del principio del controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale consacrato nel precetto costituzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)