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Sez. 6, Sentenza n. 1146 del 07/03/2000 Cc. (dep. 08/05/2000) Rv. 216147 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - GIUDICE | Delega al giudice per le indagini preliminari di altro tribunale - Attività del giudice delegato - Contestazione del reato e degli elementi di prova - Sufficienza - Riserva al giudice delegante in ordine alla valutazione di cui all'art. 294, comma terzo, cod. proc. pen - Legittimità.
Stato
decisa il 2000-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216147-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - GIUDICE

In tema di interrogatorio reso dalla persona colpita da ordinanza di custodia cautelare in carcere, nell'ipotesi in cui l'atto debba essere assunto nella circoscrizione di altro tribunale e lo stesso venga delegato al giudice per le indagini preliminari del luogo, quest'ultimo correttamente si limita a contestare i reati e gli elementi di prova precisati nell'ordinanza di custodia cautelare, senza procedere, quale giudice delegato, alla verifica di cui all'art. 294, comma terzo, cod. proc. pen. (limitata - nel caso - ai presupposti di cui agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., trattandosi di misura disposta ex art. 714, comma secondo, cod. proc. pen), e rimettendo tale valutazione al giudice delegante che può assumere decisioni in proposito con piena conoscenza della situazione processuale dell'indagato. Tanto può desumersi indirettamente dalla parallela disciplina della delega posta in essere da organo collegiale, disciplina che contempla la permanenza di quel potere decisorio in capo all'organo collegiale senza trasferirlo al componente da esso delegato, come può argomentarsi dall'art. 294, comma quinto, come modificato dall'art. 2 d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito in legge 21 aprile 1999, n. 109.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 714, Decreto Legge 22/02/1999 num. 29 art. 2, Legge 21/04/1999 num. 109

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)