Sez. 3, Sentenza n. 1923 del 30/04/1997 Cc. (dep. 31/05/1997) Rv. 208048 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - GIUDICE | Giudice per le indagini preliminari - Delegato ad assumere l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare - Privo del fascicolo procedimentale perché non trasmesso dal delegante - Necessità di distinguere fra situazioni differenti - Relative conseguenze - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - GIUDICE
Nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, delegato ex art. 294, comma 5, cod.proc.pen. ad assumere l'interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, abbia proceduto all'incombente privo del fascicolo procedimentale perché non trasmesso dal delegante, l'omissione in oggetto non comporta l'univoca ed ineludibile conseguenza della nullità dell'interrogatorio e relativa caducazione della misura in quanto è necessario distinguere tra due situazioni differenti: il provvedimento dispositivo della misura cautelare può essere analitico, con la puntuale indicazione della fattispecie concreta, degli elementi rilevanti in fatto, dei risultati delle investigazioni espletate, delle fonti probatorie dell'accusa e in tale ipotesi la mancanza del fascicolo procedimentale non comporta nocumento alcuno per una corretta conduzione dell'interrogatorio, poiché il giudice delegato è in grado di effettuare una chiara contestazione dell'addebito con la specificazione degli elementi di fatto su cui si fonda l'accusa, compresa l'indicazione degli elementi di prova acquisiti, come richiesto dagli artt.64 e 65 cod.proc.pen.; di contro, la sintesi dell'ordinanza in oggetto può impedire al giudice delegato, privo della cognizione dei necessari elementi fattuali, di seguire le regole generali dell'interrogatorio e, pertanto, il suo espletamento si risolve in una mera formalità e non raggiunge le finalità di garanzia cui deve essere diretto. (Fattispecie relativa ad annullamento con rinvio di ordinanza che dichiarava la perenzione dell'efficacia del provvedimento di custodia cautelare, poiché l'ordinanza medesima non affrontava tale problematica e non esplicitava la ragione per cui la mancanza del fascicolo integrasse un'ipotesi di nullità dell'interrogatorio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 64 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 64 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 65 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 65 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)