Sez. U, Sentenza n. 3403 del 20/10/1975 (Rv. 377552 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELLA IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA DI TRATTAMENTO TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - ACCERTAMENTO - POTERE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI DELLO STATO IMPORTATORE - LIMITI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITA DELLA IMPOSIZIONE - ACCORDO GATT - PARITA DI TRATTAMENTO TRA PRODOTTI NAZIONALI E PRODOTTI IMPORTATI - CARICO TRIBUTARIO COMPLESSIVO - ACCERTAMENTO - POTERE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI O GIURISDIZIONALI DELLO STATO IMPORTATORE - LIMITI.*
Rientra nei compiti degli organi amministrativi o giurisdizionali del Paese importatore, senza necessita di ulteriore intervento degli organi legislativi, accertare i carichi tributari complessivi, diretti o indiretti, che colpiscono il prodotto importato e quello nazionale, ai fini della comparazione tra i due trattamenti secondo le previsioni dell'accordo generale GATT di Ginevra. Peraltro, dinanzi a una legge interna che riveli lo scopo di adeguare i due trattamenti secondo appositi criteri e misure, al fine di eliminare una posizione di pregiudizio del prodotto nazionale rispetto a quello importato, il giudice e privo del potere di escludere la reale necessita dell'adeguamento per applicare, in contrasto con la legge, il trattamento tributario disposto per i prodotti nazionali anche ai prodotti importati. (V 10/75, mass n 373107; 2/75, mass n 373086).*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 30/10/1947, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 07/11/1957 num. 1307
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)