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Sez. 1, Sentenza n. 7591 del 23/12/1983 (Rv. 432198 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (SEMPLICI) - IN GENERE - COTONE NAZIONALE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA AL 4% EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 267/1958 - COTONE IMPORTATO - ALIQUOTA DEL 6% - PERSISTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA STABILITO DALL'ART. IV DELL'ACCORDO GATT - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 11 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - REINTRODUZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 6% EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 478/1969 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1983-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432198-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SULL'ENTRATA (IGE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (SEMPLICI) - IN GENERE - COTONE NAZIONALE - RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA AL 4% EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 267/1958 - COTONE IMPORTATO - ALIQUOTA DEL 6% - PERSISTENZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PARITÀ TRIBUTARIA STABILITO DALL'ART. IV DELL'ACCORDO GATT - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 11 E 53 COST. - INSUSSISTENZA - REINTRODUZIONE DELL'ALIQUOTA DEL 6% EX ART. 9 DELLA LEGGE N. 478/1969 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI TALE NORMA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La riduzione al quattro per cento dell'aliquota dell'i.G.e., disposta dall'art. 5 della legge 21 marzo 1958 n. 267 soltanto per il cotone nazionale e non per quello importato (in precedenza entrambi soggetti all'aliquota unica del sei per cento), ha avuto funzione di perequazione dei rispettivi carichi fiscali complessivi, valutata e determinata in concreto sulla base di un'insindacabile discrezionalità del legislatore nazionale, giustificata dai maggiori oneri scontati dal cotone nazionale nel corso del suo intero ciclo produttivo, rispetto al similare prodotto straniero, ed essa pertanto non viola il principio della parità tributaria stabilita dall'art. IV dell'accordo GATT del 30 ottobre 1947, e manifestamente, quindi, non si pone in contrasto né con l'art. 11 cost., in dipendenza delle norme che hanno autorizzato la ratifica dell'accordo e lo hanno reso efficace nell'ordinamento italiano, né con i principi di uguaglianza e di proporzioni tra carico fiscale e capacità contributiva sanciti dagli artt. 3 e 53 cost.; da ciò deriva altresì la manifesta infondatezza anche della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 1 agosto 1969 n. 478 laddove, reintroducendo anche per il cotone nazionale l'aliquota i.G.e. Del sei per cento, non avrebbe disciplinato e corretto gli effetti di una supposta illegittimità del suddetto art. 5 della legge n. 267 del 1957. (V 1317/79, mass n 397583, sulla prima parte; (V 3403/75, mass n 377552; (V 10/75, mass n 373111; (Conf Corte cost. 96/82; (Conf 3293/76, mass n 382596; (Conf 10/75, mass n 373110; (Conf 1771/72, mass n 358732).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 53, Tratt. Internaz. 30/10/1947 num. 4, Legge 05/04/1950 num. 295, Legge 21/03/1958 num. 267 art. 5 CORTE COST., Legge 01/08/1969 num. 478 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)