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Sez. L, Sentenza n. 5219 del 10/06/1997 (Rv. 505106 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavo (tutela reale) | Obbligo di corrispondere le retribuzioni - Base di calcolo - Compensi a carattere continuativo - Computabilità.
Stato
decisa il 1997-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505106-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto Licenziamento individuale - Reintegrazione nel posto di lavo (tutela reale)

In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, le retribuzioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n.300, nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n.108, devono essere liquidate ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., ossia comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)