Sez. 4, Sentenza n. 1491 del 28/05/1997 Cc. (dep. 18/06/1997) Rv. 207784 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Potere del giudice - Integrazione e sostituzione della motivazione - Appello e riesame - Differenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
Appartiene al giudice di appello il potere di integrazione e sostituzione della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, investito della cognizione piena del fatto, anche se circoscritta ai punti in contestazione esso non è vincolato, ai fini della decisione, dalla motivazione del provvedimento impugnato, bensì può sostituirla, modificarla o integrarla secondo il suo convincimento. Tale principio, non trova deroga in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, ove il diverso grado di cognizione del Tribunale della Libertà in sede di riesame e in sede di appello è determinato solo dal fatto che in sede di riesame la sua cognizione è piena, avendo egli gli stessi poteri del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, mentre in sede di appello la sua cognizione è circoscritta ai punti della decisione che formano oggetto di censura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)