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Sez. 6, Sentenza n. 1108 del 03/03/2000 Cc. (dep. 27/03/2000) Rv. 215849 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE | Provvedimento impugnato - Integrazione della motivazione - Possibilità - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 2000-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215849-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - IN GENERE

In tema di impugnazioni nei confronti di provvedimenti in materia di libertà personale, il giudice di appello, quale giudice del merito, può, nell'ambito del "devolutum", integrare la motivazione carente del provvedimento impugnato, senza annullare il provvedimento stesso per tale vizio. La regola è espressione di un principio generale in tema di appello, come, d'altra parte, è previsto nel procedimento principale nel quale viene emessa la decisione sul merito della "notitia criminis", in cui le ipotesi di annullamento sono espressamente previste dall'art. 604 cod. proc. pen. e si presentano come eccezionali rispetto al principio della "plena cognitio", nei limiti dei motivi proposti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)