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Sez. 5, Sentenza n. 2136 del 06/05/1999 Cc. (dep. 11/06/1999) Rv. 213766 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI | Poteri del giudice di appello - Sostituzione, integrazione e modifica della motivazione del provvedimento di primo grado - Possibilità - Fondamento - Fattispecie: valorizzazione di dichiarazioni trascurate dal primo giudice.
Stato
decisa il 1999-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213766-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - CASI

In tema di giudizio di appello, appartiene al giudice di secondo grado (ed anche al giudice di rinvio che debba decidere su di un appello in materia di provvedimenti restrittivi della libertà) il potere di sostituire, integrare e modificare la motivazione del provvedimento impugnato; invero, la sua cognizione, anche se circoscritta, quanto all'estensione, ai punti in contestazione, è piena e gli consente di esprimere compiutamente il suo convincimento. (Nella fattispecie, la Corte ha rigettato il ricorso dell'indagato che aveva sostenuto la manifesta illogicità della motivazione del Tribunale, il quale aveva valorizzato le dichiarazioni di un soggetto, dichiarazioni che il GIP non aveva posto a base del provvedimento coercitivo impugnato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)