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Sez. L, Sentenza n. 2228 del 26/07/1974 (Rv. 370599 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DAL DATORE DI LAVORO PER GARANTIRE AI DIPENDENTI UN'INDENNITA SUPERIORE AL MINIMO LEGALE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - POTERE DI REVOCA O DI MODIFICA DELLA STIPULAZIONE DI CUI ALL'ART 1411 COD CIV - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370599-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE STIPULATO DAL DATORE DI LAVORO PER GARANTIRE AI DIPENDENTI UN'INDENNITA SUPERIORE AL MINIMO LEGALE - NATURA - CONTRATTO A FAVORE DI TERZI - POTERE DI REVOCA O DI MODIFICA DELLA STIPULAZIONE DI CUI ALL'ART 1411 COD CIV - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

I contratti di Assicurazione stipulati dal datore di lavoro per garantire ai singoli dipendenti un sistema di liquidazione all'indennita di anzianita superiore al minimo legale, hanno la natura di contratti a favore di terzi, rispetto ai quali, pero, la facolta attribuita dall' art 1411 cod civ allo stipulante (nella specie, l'imprenditore) di revocare o modificare la stipulazione prima che il terzo dichiari, nei confronti di entrambe le parti del contratto, di volerne profittare, deve ritenersi preclusa dal fatto che il sistema di liquidazione della cennata indennita assicurato ai dipendenti dai contratti medesimi, integra una variazione migliorativa del trattamento economico spettante ai medesimi, la quale, una volta che sia stata introdotta dall'imprenditore ed accettata sia pure tacitamente dai lavoratori, impegna alla sua osservanza ambedue le parti dei singoli contratti di lavoro. (nella specie, l'imprenditore, dopo aver corrisposto, per un certo periodo, i premi di Assicurazione in proporzione agli stipendi pagati di anno in anno, non tenne piu conto, a partire da una certa data, degli ulteriori aumenti retributivi, e giustifico tale comportamento con la facolta di modificare la stipulazione riservata allo stipulante dalla regolamentazione del contratto a favore di terzo. I giudici di merito respinsero questo assunto e la SC ha confermato tale statuizione, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)