Sez. L, Sentenza n. 6479 del 18/12/1985 (Rv. 443550 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - CONFIGURABILITÀ - ESTREMI.*
Alla stregua dell'art. 1 della legge 18 dicembre 1973 n. 877 il rapporto di lavoro a domicilio è delineato come Forma di decentramento produttivo caratterizzato dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato (Opus) ma come energia lavorativa (operae) utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno della azienda, mentre il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dall'elemento della collaborazione - intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa e comune ad ogni rapporto di lavoro, anche autonomo - quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore diviene elemento ancorché esterno. (V 5096/83, mass n 429957).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2128, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)