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Sez. L, Sentenza n. 7745 del 20/10/1987 (Rv. 455588 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 877 DEL 1973 - PORTATA - RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO - CARATTERI - VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - NECESSITÀ - SPECIFICHE DIRETTIVE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE IMPARTITE ALL'INIZIO ED UNA VOLTA PER TUTTE - INSERIMENTO DEL LAVORATORE A DOMICILIO NEL CICLO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA - SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455588-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 877 DEL 1973 - PORTATA - RAPPORTO DI LAVORO A DOMICILIO - CARATTERI - VINCOLO DI SUBORDINAZIONE - NECESSITÀ - SPECIFICHE DIRETTIVE DA PARTE DELL'IMPRENDITORE IMPARTITE ALL'INIZIO ED UNA VOLTA PER TUTTE - INSERIMENTO DEL LAVORATORE A DOMICILIO NEL CICLO PRODUTTIVO DELL'IMPRESA - SUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ.*

Secondo la disciplina datane dalla legge 18 dicembre 1973 n. 877, il rapporto di lavoro a domicilio - che realizza una Forma di decentramento produttivo attraverso l'organizzazione di energie lavorative in funzione sostitutiva e complementare rispetto al lavoro eseguito all'interno dell'azienda - si caratterizza per una particolare ed attenuata Forma di subordinazione, che, in relazione alle singole fattispecie, assume aspetti diversi da quella del comune rapporto di lavoro subordinato. Tale particolare vincolo di subordinazione - che è essenziale, pur con gli adattamenti imposti dalla specialità del rapporto, per l'inserimento del lavoratore a domicilio nel ciclo produttivo dell'impresa - ricorre anche nel caso in cui, per le caratteristiche della lavorazione (nella specie, applicazione di orli, nastri e tasche su tovaglie e grembiuli già tagliati e cuciti) richiesta dall'imprenditore committente, le direttive di quest'ultimo circa le modalità di esecuzione ed i requisiti particolari del lavoro da svolgere, che il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare, siano impartite non già di volta in volta ed in maniera specifica ma all'inizio ed una volta per tutte, come di norma avviene quando si tratti di lavorazioni semplici e ripetitive. (V 5348/86, mass n 447906; (V 4201/86, mass n 446979; (V 6479/85, mass n 443550; (V 2750/85, mass n 440527; (V 5096/83, mass n 429957; (V 5096/83, mass n 429960; (V 3639/81, mass n 414258).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Legge 18/12/1973 num. 877 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)