Sez. L, Sentenza n. 5096 del 23/07/1983 (Rv. 429957 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 877 DEL 1973 - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO A DOMICILIO - IN GENERE - DISCIPLINA EX LEGGE N. 877 DEL 1973 - PORTATA.*
La legge 18 dicembre 1973 n. 877 (recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio) ha carattere innovativo rispetto alla disciplina dettata dalla legge 13 marzo 1958 n. 264, sia per quanto attiene al superamento della distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e lavoro a domicilio subordinato sia per quanto concerne la definizione della subordinazione caratterizzante il rapporto di lavoro a domicilio, la quale è configurata come una species derogatoria rispetto al genus delineato dall'art. 2094 cod. civ.- in particolare, alla stregua dell'art. 1 della nuova legge, il rapporto di lavoro a domicilio è delineato come Forma di decentramento produttivo caratterizzato dal fatto che l'oggetto della prestazione del lavoratore viene in rilievo non come risultato (Opus) ma come energia lavorativa (operae) utilizzata in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno della azienda, mentre il vincolo della subordinazione è qualificato non tanto dell'elemento della collaborazione - intesa come svolgimento di attività per il conseguimento dei fini dell'impresa e comune ad ogni rapporto di lavoro, anche autonomo - quanto da quello, tipico, dell'inserimento dell'attività lavorativa nel ciclo produttivo dell'azienda, di cui il lavoratore a domicilio diviene elemento, ancorché esterno. (V 3639/81, mass n 414258).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Legge 13/03/1958 num. 264, Legge 18/12/1973 num. 877 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)