Sez. 2, Sentenza n. 3560 del 11/12/1972 (Rv. 361532 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - DI PRIMA CATEGORIA - DI CONCETTO - D'ORDINE - DISTINZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - IMPIEGATO - DI PRIMA CATEGORIA - DI CONCETTO - D'ORDINE - DISTINZIONI.*
Nel campo del lavoro agricolo la qualifica di impiegato di prima categoria comprende i direttori tecnici amministrativi e tecnico-amministrativi che, senza essere dirigenti, siano preposti ad un ramo o servizio dell'azienda; la seconda, terza e quarta categoria comprende gli impiegati di concetto; la categoria degli impiegati agricoli d'ordine, infine, comprende, al primo posto, coloro che curano il disbrigo di operazioni culturali e le lavorazioni industriali, vigilando sull'opera e la disciplina dei dipendenti, ovvero il disbrigo di operazioni inerenti alla contabilita, ragioneria, amministrazione e simili, sotto la guida del datore di lavoro o di chi per esso, verso il quale sono responsabili dei risultati dell'attivita tecnica o amministrativa cui siano preposti; nonche, nelle gradazioni successive, quegli impiegati la cui collaborazione col datore di lavoro, pur essendo innegabile, diventa piu evanescente in quanto le mansioni appaiono di natura scarsamente intellettuale e prevalentemente, anche se non totalmente, esecutive, caratterizzate da una autonomia e discrezionalita quasi irrilevante. (V 2476'71, mass n 353477; 170'71, mass n 349555; (V 808'69, mass n 339136).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)