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Sez. U, Sentenza n. 2447 del 13/06/1977 (Rv. 386163 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE DI UN CREDITO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA SUA ESISTENZA IN ALTRO GIUDIZIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386163-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - GIUDIZIO PER LA LIQUIDAZIONE DI UN CREDITO DOPO L'ACCERTAMENTO DELLA SUA ESISTENZA IN ALTRO GIUDIZIO - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Non e consentito chiedere il regolamento preventivo di giurisdizione nel corso di un giudizio promosso per la liquidazione di un credito, la cui esistenza sia stata gia accertata in un altro giudizio, poiche tale accertamento costituisce una pronuncia di merito sul rapporto dedotto nella controversia, la quale impedisce di ravvisare nel richiesto regolamento di giurisdizione quel carattere preventivo che lo qualifica e lo giustifica. (Conf 2169/76, mass n 380968; (Conf 1557/75, mass n 375153).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)