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Sez. U, Sentenza n. 2169 del 12/06/1976 (Rv. 380968 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - PRONUNCIA IN ALTRO PROCESSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO - REGOLAMENTO NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380968-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI AMMISSIBILITA - DECISIONE DI MERITO - PRONUNCIA IN ALTRO PROCESSO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - CONDANNA GENERICA AL PAGAMENTO DI UN DEBITO - REGOLAMENTO NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - PRECLUSIONE.*

Poiche, ai sensi dell'art 41 cod proc civ, la decisione di merito, preclusiva del regolamento di giurisdizione, e quella intervenuta nella 'causà, cioe nella lite fra le parti su una determinata questione sostanziale, deve ritenersi che l'indicata preclusione ricorre non solo nel caso di sentenza di merito emessa nel corso dello stesso processo, ma anche nel caso di sentenza di merito emessa in altro processo, vertente sulla medesima questione sostanziale. Ne consegue che la sentenza di accertamento di un debito, e di condanna generica del debitore al pagamento, osta alla proponibilita del regolamento di giurisdizione nel corso del giudizio successivamente instaurato per la liquidazione del debito stesso. (Conf 1557/75, mass n 375153).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)